Deve ritenersi azionabile nell'ambito del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio con domanda di determinazione di un assegno di divorzio , la domanda di attribuzione di una quota del t.f.r. percepita dall'ex coniuge alla data di cessazione del suo rapporto di lavoro, poiché esigere che , nel caso di liquidazione dell' indennità di fine rapporto durante il procedimento di divorzio , la domanda di attribuzione di una quota del t.f.r. percepito dall'ex coniuge sia proposta attraverso l'instaurazione di un giudizio separato tra le stesse parti risulterebbe contrario al principio di economia processuale.

In caso di scioglimento del rapporto di lavoro a causa di morte del dipendente, ai fini della ripartizione della indennità di fine rapporto tra coniuge divorziato e coniuge superstite del defunto, aventi entrambi i requisiti per la relativa attribuzione, va applicato il criterio della durata dei rispettivi matrimoni, di cui all'art. 9, comma 3, l. 1° dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 13 l. 1° marzo 1987 n. 74, riferito alla quota legale di spettanza del coniuge superstite, come previamente determinata, anche eventualmente in ragione del concorso con altri superstiti aventi diritto sul medesimo emolumento.

Il diritto dell'ex coniuge, titolare di assegno di divorzio, ad ottenere - salvo che non sia passato a nuove nozze - una percentuale dell'indennità percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, diviene attuale, ed è quindi azionabile, nel momento in cui, cessato il rapporto di lavoro dell'ex coniuge, questi percepisce il relativo trattamento.

Proposta congiuntamente, con ricorso , dal coniuge divorziato e titolare di assegno divorzile, domanda di attribuzione della quota di propria spettanza sull' indennità di fine rapporto lavorativo dovuta all'altro coniuge, e di rivalutazione dell'assegno di divorzio percepito, il tribunale deve provvedere con decreto, e nelle forme del rito camerale, sulla domanda relativa all' indennità , e con sentenza, e nelle forme di cognizione ordinaria, sulla domanda di rivalutazione dell'assegno, che va proposta con citazione , a differenza di quanto è previsto per la richiesta concernente l' indennità di fine rapporto, che va proposta con ricorso.

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Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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