Il diritto dell'ex coniuge, titolare di assegno di divorzio, ad ottenere - salvo che non sia passato a nuove nozze - una percentuale dell'indennità percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, diviene attuale, ed è quindi azionabile, nel momento in cui, cessato il rapporto di lavoro dell'ex coniuge, questi percepisce il relativo trattamento.