Tribunale Roma del 17 marzo 2010

Deve ritenersi azionabile nell'ambito del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio con domanda di determinazione di un assegno di divorzio , la domanda di attribuzione di una quota del t.f.r. percepita dall'ex coniuge alla data di cessazione del suo rapporto di lavoro, poiché esigere che , nel caso di liquidazione dell' indennità di fine rapporto durante il procedimento di divorzio , la domanda di attribuzione di una quota del t.f.r. percepito dall'ex coniuge sia proposta attraverso l'instaurazione di un giudizio separato tra le stesse parti risulterebbe contrario al principio di economia processuale.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg
  • 006.jpg
  • 007.jpg
  • 008.jpg
  • 009.jpg
  • 010.jpg
  • 011.jpg
  • 012.jpg
  • 013.jpg
  • 014.jpg
  • 015.jpg
  • 016.jpg

Abbiamo aggiornato la nostra Privacy e Cookie Policy. Se vuoi saperne di più, o se vuoi modificare il tuo consenso clicca su "Maggiori informazioni". Cliccando su "Accetto" all'utilizzo dei cookie impiegati dal nostro sito. Maggiori informazioni