Cassazione n° 23880 del 19 settembre 2008

In caso di scioglimento del rapporto di lavoro a causa di morte del dipendente, ai fini della ripartizione della indennità di fine rapporto tra coniuge divorziato e coniuge superstite del defunto, aventi entrambi i requisiti per la relativa attribuzione, va applicato il criterio della durata dei rispettivi matrimoni, di cui all'art. 9, comma 3, l. 1° dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 13 l. 1° marzo 1987 n. 74, riferito alla quota legale di spettanza del coniuge superstite, come previamente determinata, anche eventualmente in ragione del concorso con altri superstiti aventi diritto sul medesimo emolumento.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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