Presupposto per l'attribuzione dell'assegno di divorzio è la mancata disponibilità, da parte del soggetto istante, di adeguati redditi propri, intesi come redditi idonei non già a consentire un livello di vita dignitoso, ma ad assicurare il tenore di vita goduto durante il matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito, in caso di continuazione dello stesso o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto.

Il reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile è procedibile di ufficio. Nessuna specifica disposizione subordina, infatti, la procedibilità del reato previsto dall'art. 12 sexies legge n. 898/70 alla presentazione della querela dell'ex coniuge avente diritto ad una somma di denaro a titolo di mantenimento.

La corresponsione dell'assegno divorzile in unica soluzione su accordo tra le parti, soggetto a verifica giudiziale, esclude la sopravvivenza, in capo al coniuge beneficiario, di qualsiasi ulteriore diritto, a contenuto patrimoniale o meno, nei confronti dell'altro coniuge, attesa la cessazione, per effetto del divorzio e della suddetta erogazione una tantum , di qualsiasi rapporto fra gli stessi, con la conseguenza che nessuna ulteriore prestazione può essere richiesta, neppure per il peggioramento delle condizioni economiche dell'assegnatario o, comunque, per la sopravvenienza dei giustificati motivi cui è subordinata l'ammissibilità della domanda di revisione del medesimo assegno periodico.

Ritenuta la riconducibilità ad assegno divorzile di tutte le attribuzioni patrimoniali concordate in sede di divorzio o successivamente, dalle quali il beneficiario ritrae utilità derivanti dall'assistenza solidaristica dovuta all'ex coniuge economicamente più debole, la donazione di un usufrutto di un immobile all'ex coniuge da parte dell'altro ex coniuge, successivamente deceduto, equivale alla corresponsione "una tantum " dell'assegno di divorzio : l'ex coniuge superstite ha, pertanto, diritto di godere della pensione di riversibilità, in tutto, od in parte se l'ex coniuge ha, dopo il divorzio , contratto nuovo matrimonio.

Atteso che gli accordi di separazione non possono implicare alcuna rinuncia all'assegno di divorzio , il riconoscimento di quest'ultimo non può essere escluso, ricorrendo le condizioni di legge, pur se i coniugi, in sede di separazione consensuale, avevano pattuito la corresponsione di una somma "una tantum " per il mantenimento del coniuge economicamente più debole.

In tema di divorzio, legittimamente il giudice del merito, nel determinare il reddito dei coniugi ai fini della determinazione di un assegno divorzile e del contributo al mantenimento in favore dei figli, tiene conto della potenzialità dell’attività di impresa esercitata dal coniuge obbligato e dell’entità oggettiva degli immobili di cui quest’ultimo risulta proprietario e dalle risultanze delle dichiarazione dei redditi.

Ai sensi dell'art. 9 l. 1 dicembre 1970 n. 868 in caso di morte dell'ex coniuge il divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità (in via esclusiva o in concorso con il coniuge superstite) qualora, tra l'altro, sia "titolare di assegno ai sensi dell'art. 5" della stessa legge. Tale titolarità sussiste anche nell'ipotesi di attribuzione di un assegno periodico disposta a seguito di domanda congiunta di divorzio.

Ai fini dell'integrazione della fattispecie costitutiva del diritto dell'ex- coniuge alla pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 9 legge sul divorzio , è necessaria (anche alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 87 del 1995) la titolarità dell'assegno di divorzio giudizialmente riconosciuta; la medesima sussiste anche quando l'attribuzione è effettuata a seguito di domanda congiunta di divorzio , posto che gli effetti relativi ai rapporti economici tra i coniugi, anche se risultanti dagli accordi intervenuti tra gli stessi, si producono per mezzo della pronuncia del tribunale, che decide con sentenza all'esito della valutazione dei presupposti di cui all'art. 4 legge sul divorzio e non si limita, come nell'omologazione della separazione consensuale, ad esercitare un potere di controllo su atti posti in essere da altri soggetti e destinati a conservare la loro autonomia logico-giuridica, ma ingloba e fa proprie, come mero presupposto della decisione, le pattuizioni intervenute tra le parti.

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Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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