Presupposto per l'attribuzione dell'assegno di divorzio è la mancata disponibilità, da parte del soggetto istante, di adeguati redditi propri, intesi come redditi idonei non già a consentire un livello di vita dignitoso, ma ad assicurare il tenore di vita goduto durante il matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito, in caso di continuazione dello stesso o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto.