In tema di divorzio, legittimamente il giudice del merito, nel determinare il reddito dei coniugi ai fini della determinazione di un assegno divorzile e del contributo al mantenimento in favore dei figli, tiene conto della potenzialità dell’attività di impresa esercitata dal coniuge obbligato e dell’entità oggettiva degli immobili di cui quest’ultimo risulta proprietario e dalle risultanze delle dichiarazione dei redditi.