In tema di separazione personale dei coniugi, in caso di comodato concesso a tempo indeterminato dal suocero al proprio figlio affinché l'immobile sia destinato ad abitazione familiare, qualora tra i coniugi sopravvenga separazione personale, il godimento dell'immobile da parte della nuora prosegue ove quest'ultima sia affidataria della prole: la crisi coniugale non incide, infatti, sul vincolo di destinazione gravante sull'immobile.

La clausola della separazione consensuale istitutiva dell'obbligo di vendita dell'immobile adibito a casa coniugale si configura come del tutto "autonoma" rispetto al regolamento concordato dai coniugi in ordine alla separazione e presuppone la collaborazione di entrambi i contraenti per la esecuzione della vendita a terzi.

In tema di separazione personale dei coniugi, l'art. 155 comma 4 c.c. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 1 l. 8 febbraio 2006 n. 54), il quale dispone che l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli, non detta una regola assoluta che rappresenti una conseguenza automatica del provvedimento di affidamento, ma attribuisce un potere discrezionale al giudice, il quale può pertanto limitare l'assegnazione a quella parte della casa familiare realmente occorrente ai bisogni delle persone conviventi nella famiglia, tenendo conto, nello stabilire le concrete modalità dell'assegnazione, delle esigenze di vita dell'altro coniuge e delle possibilità di godimento separato e autonomo dell'immobile, anche attraverso modesti accorgimenti o piccoli lavori. L’art. 155 comma 4 c.c.,   è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e all'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta e quindi alla conservazione dell'habitat domestico inteso quale centro degli affetti, interessi e consuetudini nei quali si esprime e si articola la vita familiare. Ne consegue che il Giudice di merito, nel determinarsi in ordine alla assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario dei figli, deve avere esclusivo riguardo all'interesse della prole a conservare il proprio habitat nel quale è cresciuta e può, sempre al fine di rispettare e tutelare l'interesse della prole, giungere a sacrificare le esigenze di vita dell'altro coniuge, anche collegate allo svolgimento nell'abitazione familiare di un'attività lavorativa o imprenditoriale. In tema di provvedimenti emessi nel giudizio di separazione personale, il giudice può limitare l'assegnazione della casa familiare alla parte occorrente ai bisogni del coniuge assegnatario e dei figli conviventi, tenendo conto delle esigenze di vita dell'altro coniuge e delle possibilità di godimento separato dell'immobile.

Quando un terzo ha concesso in comodato un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento - pronunciato nel giudizio di separazione o di divorzio - di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, non modifica né la natura né il contenuto del titolo di godimento sull’immobile, atteso che l’ordinamento non stabilisce una “funzionalizzazione assoluta” del diritto di proprietà del terzo a tutela di diritti che hanno radice nella solidarietà coniugale o postconiugale, con il conseguente ampliamento della posizione giuridica del coniuge assegnatario. Il provvedimento giudiziale di attribuzione della casa, che esclude uno dei coniugi dall’utilizzo e “concentra" il godimento in favore dell’assegnatario, resta regolato dalla disciplina del comodato negli stessi limiti che segnavano il godimento da parte della comunità domestica nella fase fisiologica della vita matrimoniale; pertanto, se il comodato è stato convenzionalmente stabilito a termine indeterminato, il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto nel contratto, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno ex art. 1809, comma 2, c.c. (nella specie, il genitore di uno dei coniugi aveva concesso in comodato precario un appartamento al figlio, affinché costituisse la casa coniugale; in sede di separazione, la casa era stata assegnata all’ex moglie del figlio perché genitore affidatario, sicché il proprietario dell’immobile ne aveva chiesto la riconsegna).

Il coniuge in comunione legale dei beni è litisconsorte necessario nel giudizio relativo alla natura giuridica, l'efficacia e l'esecuzione di un contratto, definito "compromesso divisionale", relativo ad immobili appartenenti in comproprietà con terzi all'altro coniuge.

Il verbale di separazione consensuale costituisce titolo per l’iscrizione dell'ipoteca giudiziale e l’ipoteca è una facoltà del creditore prevista dall'ordinamento, facoltà che prescinde dall'inadempimento del debitore o dalla sussistenza di "periculum in mora". La circostanza che il comma 6 dell'art. 156 c.c. prevedala possibilità di ottenere un sequestro in caso di inadempimento e che il comma 4 preveda che, in caso di pericolo di sottrazione all'adempimento, si possa ottenere una garanzia reale o personale rende palese che l’iscrizione ipotecaria di specie non possa ritenersi attuabile solo nella ricorrenza di presupposti di pericolo di sottrazione della garanzia dell'adempimento, ma ne prescinda, prevedendo che, ove vi sia titolarità di un credito accertato giudizialmente, il creditore abbia la facoltà di esercitare un diritto di garanzia previsto dalla legge.

È valido, in quanto avente causa lecita, l'accordo tra coniugi, raggiunto in sede di verbale di separazione consensuale , con il quale l'uno trasferisce all'altro, in adempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli minori, talune porzioni immobiliari, con l'impegno di quest'ultimo di non alienarli prima della maggiore età dei beneficiari e di destinarne i frutti in loro favore, e detto accordo, ove trascritto ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., è opponibile "erga omnes".

In tema di separazione personale dei coniugi, può disporsi l' assegnazione della casa familiare ad entrambi i coniugi, sempre che sia agevolmente divisibile in due distinte unità immobiliari, ciò al fine di consentire ai figli minori titolari del diritto alla bigenitorialità la conservazione di paritari e significativi rapporti con i genitori cui sono affidati (nella specie, il giudice istruttore ha confermato l' assegnazione ad entrambi i coniugi della casa familiare, una villa a più livelli di notevoli dimensioni , divisibile con modesti lavori in due porzioni, ciò contestualmente alla previsione dell'affidamento condiviso della figlia minore, sul rilievo che altrimenti ne deriverebbe un oggettivo ostacolo ai rapporti di quest'ultima con il padre).

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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