È valido, in quanto avente causa lecita, l'accordo tra coniugi, raggiunto in sede di verbale di separazione consensuale , con il quale l'uno trasferisce all'altro, in adempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli minori, talune porzioni immobiliari, con l'impegno di quest'ultimo di non alienarli prima della maggiore età dei beneficiari e di destinarne i frutti in loro favore, e detto accordo, ove trascritto ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., è opponibile "erga omnes".