Il verbale di separazione consensuale costituisce titolo per l’iscrizione dell'ipoteca giudiziale e l’ipoteca è una facoltà del creditore prevista dall'ordinamento, facoltà che prescinde dall'inadempimento del debitore o dalla sussistenza di "periculum in mora". La circostanza che il comma 6 dell'art. 156 c.c. prevedala possibilità di ottenere un sequestro in caso di inadempimento e che il comma 4 preveda che, in caso di pericolo di sottrazione all'adempimento, si possa ottenere una garanzia reale o personale rende palese che l’iscrizione ipotecaria di specie non possa ritenersi attuabile solo nella ricorrenza di presupposti di pericolo di sottrazione della garanzia dell'adempimento, ma ne prescinda, prevedendo che, ove vi sia titolarità di un credito accertato giudizialmente, il creditore abbia la facoltà di esercitare un diritto di garanzia previsto dalla legge.