In merito alle azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi od ablativi della responsabilità genitoriale, la Corte ha affermato, con riguardo all’interpretazione del nuovo art. 38 disp. att. cod. civ. (come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219), che la competenza appartiene in via generale al tribunale per i minorenni, ma, quando sia in corso un giudizio di separazione, divorzio o un giudizio ai sensi dell’art. 316 cod. civ. - anche in pendenza dei termini per le impugnazioni e nelle altre fasi di quiescenza, fino al passaggio in giudicato – e le azioni siano proposte successivamente e richieste con un unico atto introduttivo dalle parti, in deroga a tale attribuzione, spetta al giudice del conflitto familiare (Tribunale e Corte d’Appello).

Il sequestro ex art. 156 c.c. dei beni del genitore tenuto al mantenimento della prole, utilizzabile anche a tutela dei figli naturali riconosciuti, ha natura di provvedimento cautelare, con conseguente inammissibilità del ricorso straordinario per Cassazione, proponibile solo contro i provvedimenti definitivi e decisori.

Spetta al Tribunale ordinario (e non al Tribunale per i minorenni) giudicare sulla domanda di regresso proposta da uno dei genitori, (nella specie a seguito della conclusione della convivenza tra genitori naturali ) in nome proprio, nei confronti dell'altro, al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 1299 c.c., il rimborso pro quota delle spese sostenute per sé, nel periodo anteriore alla nascita dei figli , e per la prole, trattandosi di lite tra due soggetti maggiorenni, che ha come causa petendi la comune qualità di genitori, e non essendo la domanda assimilabile a (né connessa con) quelle contemplate dall'art. 38 disp. att. c.c. riguardanti l'affidamento e il mantenimento dei figli minorenni.

In tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, la l. n. 54 del 2006, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte per quelli in materia di separazione e divorzio, esprime, per tale aspetto, un'evidente assimilazione della posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati dal matrimonio, in tal modo conferendo una definitiva autonomia al procedimento di cui all'art. 317-bis c.c., rispetto a quelli di cui agli art. 330, 333 e 336 c.c., ed avvicinandolo a quelli in materia di separazione e divorzio con figli minori, senza che assuma alcun rilievo la forma del rito camerale, previsto, anche in relazione a controversie oggettivamente contenziose, per ragioni di celerità e snellezza: ne consegue che, nel regime di cui alla l. n. 54, cit., sono impugnabili con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 cost., i provvedimenti emessi dalla corte d'appello, sezione per i minorenni, in sede di reclamo avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 317-bis relativamente all'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, ivi compresa l' assegnazione della casa familiare.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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