Spetta al Tribunale ordinario (e non al Tribunale per i minorenni) giudicare sulla domanda di regresso proposta da uno dei genitori, (nella specie a seguito della conclusione della convivenza tra genitori naturali ) in nome proprio, nei confronti dell'altro, al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 1299 c.c., il rimborso pro quota delle spese sostenute per sé, nel periodo anteriore alla nascita dei figli , e per la prole, trattandosi di lite tra due soggetti maggiorenni, che ha come causa petendi la comune qualità di genitori, e non essendo la domanda assimilabile a (né connessa con) quelle contemplate dall'art. 38 disp. att. c.c. riguardanti l'affidamento e il mantenimento dei figli minorenni.