In merito alle azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi od ablativi della responsabilità genitoriale, la Corte ha affermato, con riguardo all’interpretazione del nuovo art. 38 disp. att. cod. civ. (come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219), che la competenza appartiene in via generale al tribunale per i minorenni, ma, quando sia in corso un giudizio di separazione, divorzio o un giudizio ai sensi dell’art. 316 cod. civ. - anche in pendenza dei termini per le impugnazioni e nelle altre fasi di quiescenza, fino al passaggio in giudicato – e le azioni siano proposte successivamente e richieste con un unico atto introduttivo dalle parti, in deroga a tale attribuzione, spetta al giudice del conflitto familiare (Tribunale e Corte d’Appello).