Se la casa viene costruita su terreno del compagno resta a lui, ma questi deve restituire il denaro. Ove nell'ambito di un rapporto affettivo, uno dei due partecipi economicamente nella costruzione dell'alloggio comune edificato però sul terreno già di proprietà dell'altro, allorché il rapporto sentimentale termina, la casa rimane di proprietà, per il principio della accessione, del proprietario del terreno. Tuttavia le elargizioni economiche, se di importo rilevante, debbono essere restituite così come deve essere pagato il compenso per l’attività’ personale prestata.
In assenza di un provvedimento di assegnazione della casa coniugale in tema di divorzio, allorché il coniuge non provveda al rilascio dell’immobile, egli dovrà pagare l’indennità per lì’occupazione senza titolo al coniuge proprietario.
Ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, applicabile anche in tema di separazione personale, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero - ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto - anche oltre i nove anni.
In materia di divorzio e assegnazione della casa familiare, il giudice ha il potere di disporre l'assegnazione a favore del coniuge che non vanti alcun diritto - reale o personale - sull'immobile e che sia affidatario della prole minorenne o convivente con figli maggiorenni non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri L'età del figlio convivente non rileva ai fini dell'assegnamento, perché ciò che assume rilievo ai fini di cui all'art. 6, comma 6, legge n. 898/70.
L’accordo, recepito nella pronunzia di divorzio, prevedente l’obbligo a carico di un coniuge trasferita all’altro la proprietà di un immobile, a titolo di assegno una tantum di divorzio, entro e non oltre un certo termine dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio congiunto, costituisce un negozio di natura transattiva ed aleatoria, rispetto al quale è rilevante la morte del coniuge beneficiario, purché successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
Conseguentemente gli eredi di quest’ultimo possono agire in giudizio per ottenere il trasferimento della proprietà dell’immobile in loro favore.
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