L’accordo, recepito nella pronunzia di divorzio, prevedente l’obbligo a carico di un coniuge trasferita all’altro la proprietà di un immobile, a titolo di assegno una tantum di divorzio, entro e non oltre un certo termine dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio congiunto, costituisce un negozio di natura transattiva ed aleatoria, rispetto al quale è rilevante la morte del coniuge beneficiario, purché successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
Conseguentemente gli eredi di quest’ultimo possono agire in giudizio per ottenere il trasferimento della proprietà dell’immobile in loro favore.