In materia di divorzio e assegnazione della casa familiare, il giudice ha il potere di disporre l'assegnazione a favore del coniuge che non vanti alcun diritto - reale o personale - sull'immobile e che sia affidatario della prole minorenne o convivente con figli maggiorenni non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri L'età del figlio convivente non rileva ai fini dell'assegnamento, perché ciò che assume rilievo ai fini di cui all'art. 6, comma 6, legge n. 898/70.