In assenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti e conviventi con i genitori, il giudice non può provvedere all’assegnazione della casa familiare, sia in comproprietà tra costoro, sia che appartenga in via esclusiva ad uno solo di essi. Infatti l’assegnazione non può essere attribuita neanche in sostituzione o quale componente dell’assegno di mantenimento.
La Corte Costituzionale ha precisato che l’assegnazione in godimento della casa familiare al genitore naturale affidatario di un minore o convivente con prole maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, può essere stabilita dal giudice secondo una corretta interpretazione di una normativa civilistica inesistente, ciò in quanto deve applicarsi il principio di responsabilità genitoriale, il quale è presente anche nell’ipotesi di cessazione del rapporto di convivenza more uxorio così come in tema di crisi del rapporto coniugale.
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