In assenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti e conviventi con i genitori, il giudice non può provvedere all’assegnazione della casa familiare, sia in comproprietà tra costoro, sia che appartenga in via esclusiva ad uno solo di essi.
Infatti l’assegnazione non può essere attribuita neanche in sostituzione o quale componente dell’assegno di mantenimento.