In tema di separazione tra i coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l' addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Tuttavia tale ultimo elemento non si ravvisa nel caso in cui , dalle risultanze probatorie, risulti che il coniuge abbia accolto la notizia del tradimento come un avvenimento del tutto inaspettato, a riprova del fatto che la vita coniugale fino a quel momento non aveva conosciuto una crisi e meno che mai che essa fosse stata palesata.
La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrari ai doveri nascenti al matrimonio e di uno o di entrambi i coniugi, ossia che sussista un nesso di casualità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza.
Pertanto in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi o da entrambi, sia stata la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.
In tema dei diritti del coniuge separato, a seguito della sentenza la Corte Costituzionale n. 286 del 1987, anche il coniuge separato per colpa o con addebito della separazione, in quanto equiparato sotto ogni profilo del coniuge superstite (separato o non), può richiedere la pensione di reversibilità, atteso che a questi fini operi a suo favore la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte.
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