Tribunale Milano n. 9832 del 07 settembre 2012

In tema di separazione tra i coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l' addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Tuttavia tale ultimo elemento non si ravvisa nel caso in cui , dalle risultanze probatorie, risulti che il coniuge abbia accolto la notizia del tradimento come un avvenimento del tutto inaspettato, a riprova del fatto che la vita coniugale fino a quel momento non aveva conosciuto una crisi e meno che mai che essa fosse stata palesata.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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