La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrari ai doveri nascenti al matrimonio e di uno o di entrambi i coniugi, ossia che sussista un nesso di casualità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza.
Pertanto in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi o da entrambi, sia stata la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.