Cassazione n. 840 del 27.06.2006

La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrari ai doveri nascenti al matrimonio e di uno o di entrambi i coniugi, ossia che sussista un nesso di casualità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza.

Pertanto in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi o da entrambi, sia stata la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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