Il coniuge obbligato al pagamento che ometta di versare l'assegno divorzile non necessariamente risponde di violazione degli obblighi di assistenza familiare (articolo 570 Cp) se risulta provato lo stato di totale indigenza e risulta che l'ex coniuge ha un'occupazione.

Non commette reato la donna che, benché sia a conoscenza del divieto di surrogazione di maternità previsto in Italia, si rechi egualmente all’estero ove tale pratica è legittima e dichiari il bambino come suo, in loco.
Infatti la legge dell’Ucraina ove si era rivolta la donna, ammette la maternità surrogata laddove il 50% del patrimonio genetico del nato provenga da uno dei genitori committenti.
La Cassazione ha escluso il reato in ipotesi di dichiarazione di nascita effettuata ai sensi del Dpr. N° 396/2000 art. 15 in ordine alle dichiarazioni rese alle autorità consolari sulla base di un certificato redatto dalle autorità ucraine, le quali indicano chiaramente come genitori i richiedenti, in conformità delle norme stabilite dalla legge sul posto.

Se viene stipulato un “contratto di convivenza” ai sensi della legge 20/05/2016 n° 76 tra una cittadina italiana ed uno straniero, questi ha diritto a non essere più espulso a titolo di misura alternativa alla pena detentiva in carcere di cui all’art. 19 comma II lettera C DLgs n° 286/98.

Art. 388.
Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. (1)


Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.
Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.
Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.
La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all’amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.
Il colpevole è punito a querela della persona offesa.


(1)   Articolo così sostituito dall’art. 3, comma 21, dellaL. 15 luglio 2009, n. 94

Art. 570.
Violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. (1)
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.


(1) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. o),D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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