Vi è piena identità di disciplina tra scioglimento e cessazione degli effetti civili, né rileva che la domanda di divorzio sia presentata come scioglimento di matrimonio concordatario o magari come cessazione del matrimonio civile, dovendo evidentemente il giudice far riferimento al petitum e alla causa petendi sostanziali ed effettivi; né sarebbe legittimo il rifiuto da parte dell'Ufficiale dello Stato civile della prescritta annotazione sull'atto di matrimonio se erroneamente nella sentenza si parlasse di scioglimento in caso di cessazione degli effetti civili o viceversa (confermata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano disatteso la tesi della moglie circa la violazione dell'art. 183 c.p.c. da parte del marito, che aveva proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che invece era stato celebrato civilmente, domanda poi modificata nel corso del giudizio in quella di scioglimento del matrimonio.