La trattazione in "simultaneus processus" del giudizio di divorzio e di quello diretto allo scioglimento della comunione legale è opportuna, in considerazione del collegamento obiettivo tra le due domande. Non è di ostacolo la diversità dei riti, quando il rito previsto per la trattazione della causa di divorzio in primo grado non contiene, tranne nell'ipotesi di divorzio su domanda congiunta , elementi di specialità tali da impedire l'applicazione delle regole del rito ordinario.