L'assegno a carico dell'eredità, previsto dall'art. 9 bis l. n. 898/70, va quantificato in relazione al complesso degli elementi espressamente indicati nello stesso art. 9 bis, cioè tenendo conto, oltre che della misura dell'assegno di divorzio, dell'entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. Ad un tal riguardo, l'entità del bisogno deve essere valutata non già con riferimento alle norme dettate da leggi speciali per finalità di ordine generale di sostegno dell'indigenza - le quali sono prive di ogni collegamento con ragioni di solidarietà familiare, che costituiscono, invece, il fondamento della norma in esame -, bensì in relazione al contesto socio - economico del richiedente e del "de cuius", in analogia a quanto previsto dall'art. 438 c.c. in materia di alimenti.