Cassazione n° 9185 del 14 maggio 2004

Per ottenere dopo la morte dell'ex coniuge divorziato (tenuto alla corresponsione di un assegno periodico ), un assegno a carico dell' eredità , a norma dell'art. 9 bis l. n. 898 del 1970, il richiedente deve mancare delle risorse economiche occorrenti per soddisfare essenziali e primarie esigenze di vita. Ai fini della quantificazione dell' assegno in questione, dette esigenze vanno valutate, nell'ottica di ragionevolezza, oltre che di solidarietà imposta dai principi costituzionali, non in relazione a specifiche norme di leggi speciali come ad esempio, all'art. 6 d.lg. n. 237 del 1998 (in tema di reddito minimo di inserimento) ma in analogia a quanto previsto dall'art. 438 c.c. in materia di alimenti, con riferimento al contesto socio-economico del richiedente e del "de cuius", oltre che tenendo conto del valore dei beni ereditari relitti, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. In tema di divorzio , l' assegno a carico dell' eredità , previsto dall'art. 9 bis l. 1 dicembre 1970 n. 898, in favore dell'ex coniuge in precedenza beneficiario dell' assegno di divorzio che versi in stato di bisogno, va quantificato in relazione al complesso degli elementi espressamente indicati nello stesso art. 9 bis, cioè tenendo conto, oltre che della misura dell' assegno di divorzio , dell'entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. Ad un tal riguardo, l'entità del bisogno deve essere valutata non già con riferimento alle norme dettate da leggi speciali per finalità di ordine generale di sostegno dell'indigenza - le quali sono prive di ogni collegamento con ragioni di solidarietà familiare, che costituiscono, invece, il fondamento della norma in esame - bensì in relazione al contesto socio - economico del richiedente e del de cuius, in analogia a quanto previsto dall'art. 438 c.c. in materia di alimenti.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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