Lo stato di bisogno dell'ex coniuge avente diritto all' assegno alimentare a carico dell' eredità può essere valutato in termini meno rigorosi di quelli richiesti dall'art. 438 c.c., così che il medesimo può configurarsi pur quando si sia in presenza di una situazione che non esclude in assoluto, in capo all'ex coniuge superstite, la sussistenza di risorse o disponibilità di mezzi astrattamente sufficienti ad un temporaneo e parziale soddisfacimento delle necessità primarie della vita.