La moglie divorziata titolare dell’assegno da parte del’ex coniuge, ha diritto di norma ad una quota del TFR in rapporto al periodi di matrimonio ed al periodo lavorativo ai sensi della legge n° 898/70.
Tuttavia si deve tartare del TFR in senso stretto.
Nel caso di un assicuratore il quale abbia diritto ad una indennità di fine rapporto con la liquidazione del portafoglio, poiché il rapporto lavorativo tra agente assicurativo e compagnia assicurativa non è sicuramente rapportabile ad un lavoro subordinato, non può la moglie ottenere una quota di quanto liquidato al marito, non potendosi equiparare tale indennità finale ad un TFR ad un rapporto di lavoro subordinato.