Ai fini della determinazione della quota dell' indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12 bis l. 1º dicembre 1970 n. 898 (introdotto dall'art. 16 l. 6 marzo 1987 n. 74), all'ex coniuge, il legislatore si è ancorato ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad un elemento incerto e precario come la cessazione della convivenza, la quale non implica in modo automatico il totale venire meno della comunione di vita tra i coniugi, escludendo, pertanto, anche qualsiasi rilevanza della convivenza di fatto che abbia preceduto le nuove nozze del coniuge divorziato titolare del trattamento di fine rapporto .