Cassazione n° 1348 del 31 gennaio 2012

Ai fini della determinazione della quota dell' indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12 bis l. 1º dicembre 1970 n. 898 (introdotto dall'art. 16 l. 6 marzo 1987 n. 74), all'ex coniuge, il legislatore si è ancorato ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad un elemento incerto e precario come la cessazione della convivenza, la quale non implica in modo automatico il totale venire meno della comunione di vita tra i coniugi, escludendo, pertanto, anche qualsiasi rilevanza della convivenza di fatto che abbia preceduto le nuove nozze del coniuge divorziato titolare del trattamento di fine rapporto .

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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