L'art. 12 bis l. n. 898/70, che prevede l'attribuzione al coniuge al quale sia stato riconosciuto l'assegno ex art. 5 l. stessa e non sia passato a nuove nozze il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza, deve essere interpretato nel senso che il diritto alla quota sorge quando l'indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio (con conseguente insussistenza del diritto unicamente se l'indennità matura anteriormente a tale momento) e, quindi, anche prima della sentenza di divorzio, senza che rilevi che a tale momento l'assegno divorzile sia stato già liquidato e sia già dovuto.