Per l'attribuzione dell' indennità di fine rapporto all'ex coniuge è necessario che questi non sia passato a nuove nozze e che sia titolare dell'assegno divorzile (art. 12 bis l. 1 dicembre 1970 n. 898). La quota sul t.f.r. cui ha diritto l'ex coniuge sussistendone i relativi presupposti di legge (art. 12 bis l. 1 dicembre 1970, n. 898) riguarda tutti i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, che siano configurabili come quota differita della retribuzione, condizionata sospensivamente nella riscossione dalla risoluzione del rapporto di lavoro.