Il presupposto della titolarità dell'assegno divorzile (art. 12 bis l. 1 dicembre 1970, n. 898) non può essere utilmente posto in discussione, dal coniuge onerato, nel corso del procedimento promosso nei suoi confronti per il riconoscimento di una quota sul t.f.r., giacché l'eventuale provvedimento di revoca dell'assegno non potrebbe che valere per il futuro, e quindi con salvezza dei diritti, già azionati, che all'assegno stesso si riconnettessero, come appunto quello relativo alla quota sul t.f.r.