Qualora l'ex coniuge abbia domandato l'attribuzione di una quota del t.f.r. dell'altro, ai sensi dell'art. 12 bis l. n. 898/70, e la stessa sia stata disposta dal Giudice di merito, l'eventuale reclamo, avverso il decreto dispositivo dell'attribuzione, è soggetto al termine perentorio di dieci giorni, con decorso dalla notificazione del provvedimento stesso, oppure, al termine di cui all'art. 327 c.p.c.