In quanto normativa speciale e comunque posteriore, la Legge Divorzio prevale sia rispetto all'art. 545 c.p.c sia rispetto all'art. 2 d.p.r. 180 del 1950, sicché le somme dovute a titolo di stipendio, salario o pensione al coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno divorzile in favore dell'altro coniuge o della prole, sono pignorabili anche oltre il limite del quinto e precisamente "fino alla concorrenza della metà" (art. 8, comma 7, seconda parte, l. n. 898 del 1970), con determinazione in concreto rimessa alla decisione del GE in sede di assegnazione al creditore pignorante.
L'esistenza di cessioni volontarie dello stipendio, opponibili al pignorante perché notificategli anteriormente al pignoramento, non determina alcuna modifica della base di calcolo della frazione pignorabile (nella specie, pari ad 1/2 ex art. 8 comma 7 Legge Divorzio), ma rende applicabile il concorrente limite di pignorabilità dall'art. 68, comma 2, d.p.r. 180 del 1950, rappresentato dalla differenza fra la metà dello stipendio al netto delle ritenute (previdenziali, assistenziali e fiscali) e l'ammontare complessivo di tali cessioni. Inoltre, ove vi siano in corso assegnazioni per pregressi pignoramenti, l'importo pignorabile è rappresentato, al massimo, dalla differenza fra il minor importo risultante dall'applicazione dei limiti appena detti e l'importo oggetto delle assegnazioni in corso.