Nella nozione di terzo tenuto a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge titolare di assegno divorzile vanno compresi gli enti che erogano trattamenti pensionistici, poiché nell'art. 8 comma 6 l. 1 dicembre 1970 n. 898, non vi è, al riguardo, un'espressa limitazione ai crediti retributivi, mentre, con il richiamo dell'art. 1 comma 1 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, si fa menzione anche dei soggetti che corrispondo pensioni, indennità, sussidi e compensi di qualsiasi specie, non essendovi, pertanto, alcuna ragione per escludere i crediti pensionistici.