Il sequestro previsto dall'art. 8, l. 1 dicembre 1970 n. 898 (cd. legge sul divorzio ) non presuppone, a differenza del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., l'accertamento del "fumus boni iuris" del credito vantato e del "periculum in mora" per il soddisfacimento del credito medesimo, bensì l'esistenza di un credito (l'assegno determinato in sede di divorzio) e l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligato; tale sequestro , non avente natura cautelare e inidoneo a convertirsi in pignoramento, assolve alla finalità di impedire la libera disponibilità dei beni o crediti dell'obbligato a garanzia dell'adempimento degli obblighi di mantenimento.