In sede di giudizio di divorzio , così come in quello di separazione, non è possibile avanzare richieste di misure, anche cautelari, non direttamente afferenti alla natura del giudizio medesimo, atteso che la norma di cui all'art. 8 l. 898/70 prevede l'adozione del provvedimento cautelare soltanto a garanzia delle obbligazioni di cui agli art. 5-6 della stessa legge. Ne consegue che la richiesta di un provvedimento di sequestro delle somme percepite dal coniuge va proposta con autonomo ricorso ed esaminata dal tribunale sul presupposto del "fumus boni iuris", rappresentato dal presumibile riconoscimento in favore del coniuge beneficiario dell'assegno divorzile e del "periculum in mora", costituito dalla dispersione nelle more del giudizio di divorzio di ogni garanzia patrimoniale ad opera dell'obbligato, onde eludere il relativo adempimento.