Il decreto della corte di appello, reso in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale concessivo del sequestro previsto dall'art. 156, comma 6, c.c., in materia di separazione personale dei coniugi e dall'art. 8, ult. comma, l. n. 898/1970, in materia di divorzio , non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 cost., poiché si tratta di provvedimento (revocabile o modificabile per giustificati motivi) non decisorio, nè definitivo, avente natura strumentale rispetto al diritto sostanziale al mantenimento spettante al coniuge.