Il provvedimento di sequestro volto a garantire un obbligo di mantenimento verso l'ex coniuge - previsto dall'art. 156 comma 6 c.c. - presuppone l'esistenza di un diritto già sancito in un titolo esecutivo, la cui peculiare natura di credito ad esecuzione periodica comporta che la funzione cautelare non si esaurisca nell'arco del giudizio di merito, ma produca effetti di garanzia permanente sino a che si protragga il diritto di mantenimento cui si riferisce.