Il sequestro previsto dall'art. 8 comma ultimo l. n. 898 del 1970 è un provvedimento cautelare non assoggettabile alle disciplina uniforme delle misure cautelari previste negli art. 669 bis ss. c.p.c., nè per il rito nè per i presupposti sostanziali: infatti il provvedimento va adottato dal tribunale nelle forme del rito camerale ex art. 737 ss. c.p.c. e non può ricondursi alla figura del sequestro conservativo, che è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, sicché non si applicano le norme degli art. 671 ss. c.p.c., nè occorre il "periculum in mora" inteso come rischio di perdere la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c.