Trib. Roma del 18 giugno 1994

È inammissibile, in quanto proposta con ricorso anziché con citazione, la domanda con cui il coniuge obbligato all'assegno di divorzio chiede la "revoca" del pagamento da parte del terzo per mancanza delle condizioni previste dall'art. 8 comma 3 legge n. 898 del 1970.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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