Cass. n° 1690 dell’11 aprile 1978

Il diritto di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970 non subisce pregiudizio dalla circostanza che la pronuncia di scioglimento di matrimonio sia stata preceduta da una separazione per colpa del coniuge, in quanto esso sorge in conseguenza di un autonomo titolo costituito dalla pronuncia di divorzio . Gli art. 8 e 9 della legge n. 898 del 1970 consentono l'attribuzione di cespiti, quali la retribuzione e la pensione, non solo in misura eccedente le percentuali entro cui la legge generale ne consente il pignoramento e la cessione, ma anche nei casi in cui la legge speciale fa espresso divieto assoluto di pignoramento e cessione, avendo sostituito alla valutazione astratta operata dal legislatore, una valutazione operata caso per caso dal giudice in relazione al reddito complessivo del soggetto obbligato e del soggetto beneficiario. Il provvedimento di distrazione di quota della pensione ha efficacia analoga alla cessione di credito e, pertanto, non fa sorgere a carico del terzo obblighi prima di allora inesistenti ,ma soltanto l'obbligo di pagare, alla data della notifica del provvedimento esecutivo, o da quando esso gli sia altrimenti noto, la parte assegnata a favore del soggetto cessionario.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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