Cass. n. 26771 del 13 dicembre 2011

In tema di assegno divorzile, è ammissibile una riduzione della somma da versare se, rispetto all'originaria situazione economico-sociale riconosciuta dalle parti con gli accordi di separazione, si è verificata la novità negativa per il soggetto onerato costituita dalla sua messa in stato di mobilità, nonché della costituzione da parte sua di un nuovo nucleo familiare, con sopraggiunto onere del mantenimento di un figlio ancora minorenne.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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