Cass. n. 19607 del 26 settembre 2011

Il genitore separato o divorziato, cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato iure proprio, in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, pro quota, delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento dell'assegno periodico a contributo per tale mantenimento (nella specie, la Corte ha riconosciuto alla ex moglie affidataria il diritto al rimborso di metà delle spese sostenute per il soggiorno negli Stati Uniti del figlio, studente universitario di lingue straniere, affinché quest'ultimo potesse frequentare corsi d'inglese. La Corte ha altresì rilevato che non ha rilevanza la non partecipazione del padre alla decisione:nelle scelte di maggior interesse della vita quotidiana del minore - come quelle relative alla sua istruzione, in relazione alle quali l'art. 155 c.c. prevede espressamente un dovere di vigilanza del coniuge non affidatario -, ciascun genitore, in ogni caso ed in ogni tempo, ha un autonomo potere di attivarsi nei confronti dell'altro per concordarne le eventuali modalità).

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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