In tema di determinazione dell'assegno dovuto dal genitore presso il quale il figlio non convive, non sussiste violazione dell'art. 155, comma 4, n. 3, c.c., per non avere la corte di appello tenuto conto dell'incremento dei tempi di permanenza del figlio stesso presso il genitore onerato dell'assegno, qualora detto giudice abbia stabilito l'assegno in considerazione della situazione economica dei genitori e delle esigenze del minore, motivando la quantificazione su base annua, con ripartizione mensile, e ritenendo, in relazione all'importo stabilito, ininfluenti le modalità di visita e di soggiorno presso il genitore non collocatario.