Anche in caso di affidamento condiviso, il versamento diretto di somme al figlio non libera il genitore obbligato al pagamento rispetto all'altro genitore titolare del diritto al contributo.
La raggiunta maggiore età del figlio ovvero la sua acquisita autosufficienza economica non spiega efficacia liberatoria rispetto all'assegno di contributo al mantenimento stabilito in sede di separazione o divorzio a favore dell'altro genitore, fino a quando ciò non sia accertato nella sede competente (art. 710 c.p.c. e art. 9 l. div.).