In tema di accertamento della capacità economica dei genitori, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli minori in sede di divorzio, alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dei redditi dev'essere attribuito valore solo indiziario, il giudice disponendo di ampio potere istruttorio giustificato dalla finalità pubblicistica della materia, che gli consente di ancorare le sue determinazioni ad adeguata verifica delle condizioni patrimoniali delle parti e delle esigenze di vita dei figli, prescindendo dalla prova addotta dalla parte istante e attingendo a tutti i dati comunque facenti parte del bagaglio istruttorio.
Al riguardo, inoltre, la circostanza che il padre, tenuto al pagamento dell'assegno, abbia costituito un nuovo nucleo familiare e in questo siano nati altri due figli, non esclude il diritto del figlio (legittimo) a un mantenimento che gli garantisca il tenore di vita corrispondente alle risorse della sua famiglia analogo, per quando possibile, a quello goduto in precedenza.