L'assegno di mantenimento in favore del figlio va versato anche quando l'attività di lavoro precaria svolta da quest'ultimo non comporta un' indipendenza economica che possa giustificare l'esonero dei genitori dal suo mantenimento né la riduzione dell'assegno stesso (cassato, nella specie, il ricorso avanzato dall'ex coniuge che chiedeva la riduzione dell'importo versato alla figlia maggiorenne, in considerazione del fatto che la ragazza svolgeva un'attività lavorativa, seppur precaria, e che la stessa non viveva più con la madre affidataria).