L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento dell’assegno del divorzio, sulla sua revisione, nonché sulla quantificazione e sull’ammontare relativo, ma non determina necessariamente la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno divorzile.
Qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto del coniuge richiedente, e questi sia privo di mezzi adeguati ed impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, può mantenersi il diritto al riconoscimento all’assegno divorzile a carico dell’ex coniuge soltanto in funzione compensativa.
A tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell’eventuale rinuncia concordata alle occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.
L’assegno divorzile, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita durante il rapporto matrimoniale, né alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge, ma deve essere quantificato considerando i mezzi attuali del richiedente e l’apporto dato al menage familiare, in funzione comunque della durata del matrimonio.