CASSAZIONE ORD. 19345 DEL 29/09/2016

L’instaurazione di una nuova famiglia fa venir meno per sé stessa, ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge.Ciò per sempre.
Dunque il relativo diritto non rientra più in uno stato di quiescenza nel senso che, ove venisse a cessare la convivenza, riprenderebbe vita il diritto all’assegno divorzile, ma di contro tale diritto resta definitivamente pregiudicato dalla convivenza stessa, indipendentemente se questo perduri o meno.
L’ex coniuge che decida quindi di iniziare una relazione di convivenza, è ben consapevole che questa escluderà ogni residua solidarietà post matrimoniale con l’altro coniuge il quale deve considerarsi ormai definitivamente esonerato dall’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile.

Pubblicazioni Avv. Maurizio Bruno

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